Nick: paps46 Oggetto: re:ti sbagli |fantasy| Data: 6/10/2005 18.13.27 Visite: 17
ecco, ora è più chiaro a chi mi riferisco.
Decreto legge 163/2005 Articolo 6
L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto
Tratto da http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=145239 |